Pompei, Andreina Esposito può votare in Consiglio comunale: l’ok del Tar
POMPEI. Il vicesindaco che assume le funzioni di sindaco per impedimento permanente del titolare può esercitare tutte le prerogative connesse alla carica, compreso il diritto di voto in Consiglio comunale. Tradotto: il sindaco di Pompei facente funzioni Andreina Esposito poteva (e può) votare in Consiglio comunale, finché rimarrà in carica (e quindi fino a nuove elezioni).
È quanto ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Prima, che con ordinanza depositata l’11 febbraio 2026 ha respinto la domanda cautelare presentata da otto consiglieri comunali di opposizione e da due rappresentanti politici di Pompei. Al centro della vicenda vi è la posizione di Andreina Esposito, vicesindaco chiamata ad assumere le funzioni di sindaco a seguito del decesso del primo cittadino Carmine Lo Sapio.
Secondo i ricorrenti – gli otto consiglieri comunali Salvatore Caccuri, Angelo Calabrese, Luisa De Angelis, Stefano De Martino, Domenico Di Casola, Alberto Robetti, Michele Troianiello, Marino Veglia, il segretario del Pd Alfonso Coccoli e l’ex consigliere comunale Alfonso Conforti – l’assessore divenuta vicesindaco non avrebbe potuto esprimere il proprio voto in Consiglio comunale nelle sedute del 22 e 29 dicembre 2025 e in quelle successive, in quanto priva di una piena investitura politica.
Il ricorso chiedeva l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, di una lunga serie di deliberazioni adottate dal Consiglio comunale di Pompei tra il 22 dicembre 2025 e il 19 gennaio 2026, nonché degli atti preparatori e connessi, compresi i verbali della conferenza dei capigruppo e della commissione consiliare permanente Affari istituzionali. Contestato anche il decreto di convocazione del Consiglio del 29 dicembre 2025 e i pareri espressi dal segretario generale Vittorio Martino e dal dirigente del Settore Affari finanziari.
L’iniziativa delle forze di opposizione di ricorrere al Tar era supportata dal parere rilasciato il 31 dicembre 2025 dalla Prefettura di Napoli che, citando giurisprudenza e pareri del Ministero dell’Interno, in riferimento ai Comuni con più di 15mila abitanti, suggeriva che: “Il vicesindaco esterno al consiglio non può svolgere le funzioni di componente con diritto di voto nel consiglio comunale. Queste ultime, infatti, devono essere esercitate in via esclusiva e personale dal titolare della carica, risultando in ogni caso, preclusa qualsivoglia forma di delega o di sostituzione”.
Il Tar ha però ha abbracciato un orientamento sostanzialmente opposto, confermando la linea portata avanti sin dal primo momento dalla maggioranza guidata oggi dalla Esposito. I giudici amministrativi hanno infatti ritenuto il ricorso privo del necessario fumus boni iuris, giudicando infondata la tesi secondo cui il vicesindaco, subentrato per impedimento permanente del sindaco, non possa votare in Consiglio comunale.
Nell’ordinanza, il Collegio richiama l’articolo 53, commi 1 e 2, del Testo unico degli Enti Locali, che distingue tra impedimento temporaneo e impedimento permanente del sindaco. In quest’ultima ipotesi – nella quale rientra espressamente il decesso del titolare della carica – il vicesindaco “assume le funzioni del sindaco”.
Una formula che, secondo i giudici amministrativi, non si limita a configurare una mera sostituzione formale, ma comporta l’esercizio pieno delle prerogative proprie del sindaco, tra cui non può essere escluso il diritto di voto in Consiglio comunale.
A sostegno di questa interpretazione, il Tar richiama anche un parere del Consiglio di Stato del 14 giugno 2001, nel quale si afferma che, in caso di impedimento permanente, la sostituzione ha carattere stabile fino alle nuove elezioni e assume contorni assimilabili a una vera e propria “reggenza”.
In tale situazione, nessuna norma positiva individua atti riservati esclusivamente al titolare della carica e preclusi al sostituto. Al contrario, secondo i principi generali, la preposizione di un sostituto in un ufficio vacante implica l’attribuzione di tutti i poteri spettanti al titolare, con il solo limite temporale legato alla vacanza.
La ratio della norma, ha fatto notare il Collegio, è evidentemente quella di evitare che l’impedimento permanente del sindaco si traduca in una paralisi dell’attività amministrativa dell’ente. Una lettura restrittiva dei poteri del vicesindaco, infatti, finirebbe per comprimere non tanto la sua posizione personale, quanto la piena funzionalità del Comune nel suo insieme.
La legge, invece, ha inteso garantire la continuità e la stabilità amministrativa fino alla convocazione dei comizi elettorali, attraverso un meccanismo di automatica investitura, idoneo ad assicurare la pienezza dell’azione di governo. Alla luce di tali considerazioni il Tar ha respinto la domanda cautelare, compensando le spese tra le parti costituite.
Sul piano politico e amministrativo, la decisione rappresenta un passaggio rilevante per il Comune di Pompei. Il rigetto della sospensiva consolida, almeno in questa fase, la legittimità delle deliberazioni adottate con il voto del sindaco facente funzioni e contribuisce a chiarire un punto delicato dell’assetto istituzionale dell’ente in un momento segnato da un evento traumatico quale la scomparsa del primo cittadino.
Resta naturalmente aperto il giudizio di merito, ma il pronunciamento in sede cautelare del Tar offre già un indirizzo interpretativo chiaro sul ruolo del vicesindaco in caso di impedimento permanente. Un chiarimento che, oltre il caso specifico di Pompei, ribadisce un principio di continuità amministrativa destinato a valere per tutti gli enti locali chiamati ad affrontare analoghe situazioni.
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