Abbandono scolastico, la circolare della Prefettura per i sindaci
NAPOLI. Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, con una recente circolare diramata a tutti i Sindaci dell’area metropolitana, ha richiamato l’attenzione sugli adempimenti finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di abbandono scolastico e marginalità sociale in attuazione del cd. Decreto Caivano che attribuisce, a tutela dei minori, ai Sindaci, quali autorità locali di pubblica sicurezza e responsabili dei servizi sociali, un ruolo attivo di monitoraggio e segnalazione sui gravi fenomeni.
In particolare, il Prefetto ha sottolineato la necessità del puntuale svolgimento degli adempimenti previsti per la procedura di segnalazione degli alunni inadempienti all’obbligo di istruzione per consentire la tempestiva adozione delle misure a tutela dei minori, previste all’ art. 114 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione che disciplina sia il caso di mancata iscrizione dei minori obbligati (evasione scolastica), sia l’ipotesi della mancata o discontinua frequenza (elusione scolastica).
In merito a questo, ha previsto – nelle more dell’attivazione dell’ANIST (Anagrafe Nazionale dell’Istruzione) -, che i dirigenti scolastici trasmettano al Sindaco i dati dei minori soggetti all’obbligo di istruzione regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche entro il mese di ottobre di ogni anno, ai fini del contrasto all’ evasione scolastica.
Inoltre che i dirigenti scolastici verifichino la frequenza degli alunni soggetti all’obbligo, individuando quelli assenti senza giustificato motivo e, ove l’alunno non riprenda la frequenza entro 7 giorni dalla comunicazione al responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione, avvisano il Sindaco affinché, quest’ultimo, proceda alla ammonizione del responsabile medesimo, invitandolo ad ottemperare alla legge, ai fini del contrasto alla elusione scolastica.
In caso di violazione dell’obbligo di istruzione, il Sindaco procede ai sensi dell’art. 331 c.p.p. a sporgere denuncia se la persona responsabile dell’adempimento dell’obbligo, previamente ammonita, non provi di procurare altrimenti l’istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non lo presenti entro una settimana dall’ammonizione. Parimenti, il Sindaco procede ai sensi dell’art. 331 c.p.p. in caso di elusione dell’obbligo di istruzione.
L’impegno profuso da tutti i soggetti istituzionali interessati, in particolare la cooperazione instauratasi tra Sindaci e dirigenti scolastici, ha fatto registrare, come risulta dai dati dello scorso anno scolastico dalla Direzione Scolastica regionale, un incremento della frequenza media degli studenti, con una maggiore partecipazione complessiva alle attività didattiche e buoni risultati in termini di continuità scolastica.
Il prosieguo dell’azione sinergica consolidatasi tra tutti gli attori coinvolti, che sarà oggetto di periodico monitoraggio in occasione delle apposite riunioni del Tavolo istituito presso la Prefettura con la partecipazione anche della Direzione Scolastica regionale, consentirà una maggior tutela dei minori contrastando la dispersione scolastica che rappresenta non solo una violazione di legge, ma anche un grave fattore di rischio per il futuro dei minori e per la coesione sociale delle nostre comunità.















