Zone Rosse della Prefettura “bocciate” dal Tar: presto il ricorso al Consiglio di Stato
NAPOLI. “Zone rosse” a Napoli e Comuni vesuviani bocciate dal Tar. Il Tribunale amministrativo regionale della Campania ha accolto il ricorso delle associazioni. È stata annullata dunque l’ordinanza con la quale la Prefettura di Napoli aveva prorogato i divieti nelle zone a rischio della città. Lo hanno comunicato i legali che avevano promosso il ricorso contro la misura ispirata da una direttiva del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.
«La sentenza – spiega AdnKronos citando la nota delle associazioni – dichiara apertamente che non vi era alcuna emergenza eccezionale, né alcuna motivazione nuova, idonea a giustificare l’uso reiterato di poteri prefettizi straordinari. Un richiamo forte e definitivo alla legalità costituzionale, contro ogni tentativo di trasformare l’eccezione in prassi».
Il Tar ha giudicato l’esercizio del potere prefettizio privo dei necessari presupposti, illegittimo e lesivo dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale, bocciando il provvedimento a firma del prefetto di Napoli, Michele di Bari.
A Pompei, le zone rosse comprendono due aree particolarmente sensibili e ad alta frequentazione. La prima, denominata Zona Centro, include vie e piazze centrali come via Sacra, via Roma, via Lepanto, piazza Bartolo Longo, piazza Falcone e Borsellino, il Sacrato del Pontificio Santuario e le stazioni Fs e Circumvesuviana Pompei Santuario.
La seconda, definita Zona Archeologica, interessa invece gli ingressi del Parco Archeologico e le aree limitrofe, quali piazza Anfiteatro, piazza Esedra, Porta Marina Superiore, via Villa dei Misteri e la stazione Circumvesuviana Pompei Villa dei Misteri.
La sentenza del Tar che boccia la proroga delle “zone rosse” istituite dal prefetto di Napoli «sarà prontamente appellata innanzi al Consiglio di Stato». Lo si legge in una nota della Prefettura nella quale si sottolinea che sono «provvedimenti che consentono l’allontanamento di soggetti molesti e dediti ad attività illecite da zone connotate da degrado e criminalità, con i quali, in modo proporzionato ed equilibrato e col minor sacrificio possibile degli interessi concorrenti, sono state definite zone ad accesso limitato, a tutela della sicurezza urbana, coniugando la libertà di circolazione con la sicurezza e l’ordine pubblico».
«I provvedimenti adottati dal prefetto – si legge nella nota – erano scaturiti da decisioni, peraltro condivise con i sindaci e talvolta richieste dagli stessi, assunte in seno ad apposite sedute del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, nel corso delle quali si era dato atto che le zone rosse corrispondono a luoghi particolarmente esposti al rischio criminogeno e, in quanto tali, necessitano di misure ulteriori, di pronta attivazione, adeguate alla piena agibilità e fruibilità dello spazio pubblico da parte dei cittadini».
Peraltro, «nelle riunioni del Comitato, era stata fissata una durata limitata di efficacia del dispositivo, collegato a specifiche esigenze di cautela, indicando le ragioni straordinarie che ne legittimavano l’adozione; erano state individuate le aree, estremamente limitate nel loro perimetro e collegate ad episodi di movida violenta e molesta, risse, significativa incidenza di fenomeni di degrado o aggressioni per futili motivi, atti di vandalismo, consumo eccessivo di alcool e inquinamento acustico, e criminalità diffusa, in particolare con riferimento di reati contro il patrimonio, contro la persona, in materia di stupefacenti e armi».
Erano, anche, stati individuati i destinatari delle misure di controllo nei soggetti che, già segnalati per determinati reati, assumono atteggiamenti “aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti”». «Tale era il presupposto delle proroghe oggetto del contenzioso definitosi con la sentenza in esame, che sarà prontamente appellata innanzi al Consiglio di Stato», conclude la nota.

















