Quando è lo Stato a pagare l’avvocato: cos’è il patrocinio gratuito e come usufruirne
di Oriana D’Ambrosio*
La tutela legale è una delle garanzie offerte dallo Stato italiano. Per chi ha un reddito annuo non superiore ad 11.493,82 euro, il patrocinio a spese dello Stato consente di farsi rappresentare in giudizio da un avvocato senza dover pagare le spese di difesa e le altre spese processuali.
Il patrocinio a spese dello Stato è consentito per la sola difesa processuale e non può mai essere autorizzato per l’assistenza extragiudiziale. Il patrocinio non può essere concesso per consulenza ed attività del legale prima del giudizio.
L’istituto giuridico è ammesso nel processo penale, civile, amministrativo, contabile, tributario e di volontaria giurisdizione, anche nei processi per separazione e divorzio. È altresì ammesso nel procedimento di esecuzione, nei processi di revisione, revocazione, opposizione di terzo, nei processi di applicazione delle misure di sicurezza o di prevenzione, in cui sia prevista l’assistenza del difensore o del consulente tecnico.
L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato vale per ogni grado e per ogni fase e stato del processo ma anche per tutti quei processi, derivati ed incidentali, comunque connessi a quello per cui vi è stata l’ammissione al beneficio del patrocinio.
Nel penale, salvo che nella fase dell’esecuzione, è ammesso nel procedimento di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nei processi relativi all’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di sorveglianza: in questi casi occorre presentare autonoma richiesta di ammissione al beneficio.
Hanno diritto a presentare domanda ed ottenere un avvocato con il patrocinio gratuito: i cittadini italiani; gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio italiano al momento dei fatti oggetto di contenzioso; le persone emigrate all’estero, che non possiedono alcuna cittadinanza, perché prive di quella di origine e non in possesso di un’altra; gli enti o associazioni che non perseguono fini di lucro e non esercitano attività economica.
Tutte le spese vengono pagate dallo Stato o sono prenotate a debito, e non si deve pagare l’avvocato o il consulente tecnico. La scelta dell’avvocato resta sempre al soggetto ammesso al patrocinio ma si può nominare un solo difensore.
L’articolo 80 del dpr. 115 del 2002, sostituito dall’articolo 1 della legge 25 del 2005, stabilisce che chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i Consigli dell’Ordine del Distretto di Corte d’Appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o magistrato davanti al quale pende il processo.
*avvocato civilista
Studio legale D’Ambrosio
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