Patrocinio gratuito: quando è lo Stato a pagare l’avvocato
Chi ha un reddito inferiore a 11.500 euro annui può avvalersi della difesa gratuita
POMPEI. La tutela legale è una delle garanzie offerte dallo Stato italiano. Per chi ha un reddito annuo non superiore a 11.528,41 euro, il patrocinio a spese dello Stato è l’istituto giuridico che consente di farsi rappresentare in giudizio da un avvocato senza dover pagare le spese di difesa e le altre spese processuali.
Il patrocinio a spese dello Stato è consentito per la sola difesa processuale e non può mai essere autorizzato per l’assistenza extragiudiziale (ad esempio, non può essere concesso per consulenza ed attività del legale prima del giudizio).
L’istituto giuridico è ammesso nel processo penale, civile, amministrativo, contabile, tributario e di volontaria giurisdizione (anche nei processi per separazione e divorzio). É altresì ammesso nel procedimento di esecuzione, nei processi di revisione, revocazione, opposizione di terzo, nei processi di applicazione delle misure di sicurezza o di prevenzione, in cui sia prevista l’assistenza del difensore o del consulente tecnico.
L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato vale per ogni grado e per ogni fase e stato del processo, ma anche per tutti quei processi, derivati ed incidentali, comunque connessi a quello per cui vi è stata l’ammissione al beneficio del patrocinio (nel penale, salvo che nella fase dell’esecuzione, nel procedimento di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nei processi relativi all’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di sorveglianza: in questi casi occorre presentare autonoma richiesta di ammissione al beneficio).
Hanno diritto a presentare la domanda ed ottenere un avvocato con il patrocinio gratuito: i cittadini italiani; gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio italiano al momento dei fatti; le persone emigrate all’estero, che non possiedono alcuna cittadinanza, perché prive di quella di origine e non in possesso di un’altra; gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.
Tutte le spese vengono pagate dallo Stato o sono prenotate a debito, e non si deve pagare l’avvocato o il consulente tecnico. La scelta dell’avvocato resta sempre al soggetto ammesso al patrocinio ma si può nominare un solo difensore.
L’art. 80 D.P.R. 115/2002, sostituito dall’art. 1 della l. 25/2005, stabilisce che chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i Consigli dell’Ordine del Distretto di Corte di Appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo.
Gli avvocati Oriana D’Ambrosio e Raffaela Aprea, sono iscritte nell’elenco dei legali per l’assistenza con il gratuito patrocinio presso il Tribunale di Torre Annunziata: chi desidera approfondire l’argomento e tutelare i propri diritti può quindi rivolgersi allo Studio Legale Aprea-D’Ambrosio con sede a Pompei in via Lepanto, 96 telefonando ai numeri 3208703263 (avv. Oriana D’Ambrosio) oppure 3476783517 (avv. Raffaela Aprea). Foto di miami car accident lawyers da Pixabay